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Autorizzazioni per abbattimento piante protette e non, formazioni vegetali miste o monumentali – estirpazione siepi
E’ vietato l’abbattimento degli alberi ad alto fusto elencati all’articolo 20, comma 1, senza l’autorizzazione del Comune. In zona montana l’autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal Comune. Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta. L’autorizzazione all’abbattimento è concessa nei seguenti casi: a) realizzazione di opere pubbliche; b) realizzazione di opere di pubblica utilità; c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie; d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria; e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo; f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante; g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche; h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti; i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità. L’autorizzazione all’abbattimento è sostituita da una comunicazione agli enti competenti nei seguenti casi: a) abbattimento di alberi completamente secchi o schiantati; b) esecuzione di sentenze passate in giudicato; c) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti. Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per le costruzioni edilizie, in quelli di miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli alberi da abbattere attestando l’inesistenza di soluzioni alternative all’abbattimento degli stessi. Gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione verificano l’inesistenza di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l’abbattimento degli alberi. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 gli enti competenti indicano gli alberi da abbattere, contrassegnandoli con idoneo mezzo. L’autorizzazione all’abbattimento di alberi ad alto fusto secolari è concessa soltanto nei casi di cui alle lettere a), h) e i) del comma 2 previa verifica sul posto dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione.
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